Il Decreto Rilancio, convertito in legge, aumenta le agevolazioni fiscali esistenti per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici e sarà fruibile dal 1 Luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Vediamo le novità introdotte per l’ecobonus 110 per cento.
Ecobonus 110 anche sulla seconda casa
L’emendamento sulla seconda casa dell’ecobonus 110%, estende la possibilità di accedere all’ecobonus anche per tutte le seconde case e le villette a schiera, mentre vengono escluse le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e castelli, che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Limite massimo di accesso al bonus 110% è per massimo due unità immobiiari. E’ possibile accedere al superbonus anche per edifici appartenenti a organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale del terzo settore, oltre alle associazioni e società sportive non dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi che riguardano gli spogliatoi.
Interventi di demolizione e ricostruzione
L’ecobonus 110% si potrà utilizzare anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Per quanto riguarda la messa in sicurezza antisismica, rientrano nel sisma bonus 110% la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo, che siano effettuati di forma congiunta agli interventi di miglioramento o adeguamento antisismico.
Ammissibili anche altri lavori in casa, come la sostituzione degli infissi
Questo intervento normativo offre importanti opportunità per sistemare anche altri elementi della propria abitazione: come spiega la guida di PuntoSicurezzaCasa sull’EcoBonus 110%, ad esempio, è possibile anche eseguire la sostituzione degli infissi, sempre senza dover versare neanche un euro di anticipo.
Questa è infatti una delle cinque tipologie di lavoro che rientrano nello sconto in presenza dei due interventi “trainanti”, ovvero il cappotto termico e la sostituzione della caldaia. Le altre operazioni così “sbloccate” sono l’installazione di pannelli solari e di impianti di accumulo di energia relativi ai pannelli solari; il rifacimento delle facciate e l’installazione delle colonne di carica per le auto elettriche.
Anche in questo caso, comunque, bisogna rispettare precisi vincoli: Punto Sicurezza Casa ha elaborato un questionario fondamentale per capire come muoversi e per semplificare il processo di verifica di tutte le condizioni e i requisiti necessari per avere accesso al superbonus.
Tetti di spesa per ecobonus 110%
I tetti di spesa saranno più bassi e differenziati a seconda della tipologia degli edifici. I nuovi tetti di spesa previsti sono 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per i condomini fino a otto unità familiari e 30mila euro per i più grandi – moltiplicati per il numero di unità familiari che compongo l’edificio.
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione è previsto un tetto di spesa di 20mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomini fino a otto unità immobiliari. Per gli edifici con più unità immobiliari, il tetto di spesa sarà di 15mila euro.
Coibentazione del tetto con bonus 110
Il bonus 110 potrà essere sfruttato anche per la coibentazione del tetto, ovvero per le superfici opache inclinate. Inoltre, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nel condominio potranno essere utilizzati anche gli impianti a collettori solari. Nei Comuni montani, la detrazione 110 vale anche per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Efficientamento immobili vincolati
La detrazione 110 varrà per gli immobili vincolati per tutti gli interventi di efficientamento energetico in grado di produrre un miglioramento della prestazione energetica di due classi o il raggiungimento della classe energetica più alta.
I nuovi incentivi per l’edilizia partono dal 1 Luglio 2020 al 31 dicembre 2021.